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Questo articolo riflette le norme applicabili dal 27 settembre 2026 e integra le più recenti linee guida della Commissione europea per la loro attuazione. Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Le nuove norme introdotte dalla Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori si applicano in tutta l’Unione europea dal 27 settembre 2026.
La Direttiva introduce nuove restrizioni sulle modalità con cui le dichiarazioni ambientali, sociali e relative ai prodotti vengono comunicate ai consumatori. Le norme riguardano, tra l’altro, i marchi di sostenibilità, le dichiarazioni ambientali generiche, la durabilità, la riparabilità e le pratiche associate all’obsolescenza precoce.
A differenza dei regolamenti UE che stabiliscono requisiti per i prodotti, la Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori modifica la normativa sulla tutela dei consumatori e si concentra sul modo in cui i prodotti e le loro caratteristiche vengono presentati prima, durante e dopo l’acquisto .
La Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori, adottata nel febbraio 2024, aggiorna due pilastri della normativa UE a tutela dei consumatori:
Invece di sostituire queste norme, la nuova Direttiva aggiunge disposizioni specifiche per affrontare pratiche ormai diffuse nei mercati odierni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni ambientali e relative ai prodotti.
In concreto, le nuove norme riguardano pratiche quali:
Molte di queste pratiche sono state aggiunte all’elenco UE delle pratiche commerciali vietate in ogni circostanza ai sensi della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
La Commissione europea ha inoltre pubblicato un documento dedicato di domande e risposte riguardante dichiarazioni ambientali, marchi di sostenibilità, dichiarazioni di neutralità climatica, impegni ambientali futuri, durabilità e riparabilità.
Molte recenti iniziative dell’UE regolano il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati o documentati, introducendo requisiti relativi a durabilità, riparazione, circolarità o sistemi di informazione sui prodotti. La Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori opera in modo diverso.
Invece di regolamentare il prodotto in sé, disciplina il modo in cui le caratteristiche del prodotto vengono comunicate ai consumatori. Le dichiarazioni relative a durevolezza, riparabilità, riciclabilità o attributi ambientali devono essere chiare, verificabili e non fuorvianti. La direttiva non introduce quindi nuovi requisiti relativi ai dati di prodotto. Regolamenta invece il modo in cui le informazioni sui prodotti vengono presentate sul mercato, integrando la comunicazione relativa alla sostenibilità direttamente nella normativa UE a tutela dei consumatori.
Nel più ampio quadro UE per la trasparenza, questa Direttiva svolge un ruolo specifico. Mentre altre normative si concentrano sulla progettazione dei prodotti, sui requisiti del ciclo di vita o sui sistemi di circolarità, la Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori riguarda l’ interfaccia con il consumatore di questo sistema, affinché le informazioni mostrate sui prodotti siano chiare e affidabili.
La Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori è entrata in vigore il 26 marzo 2024. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 27 marzo 2026 e applicarle dal 27 settembre 2026.
Le norme sono quindi ora applicabili attraverso la legislazione nazionale adottata dagli Stati membri. L’applicazione resta di competenza delle autorità nazionali competenti e degli organi giurisdizionali.
Per le aziende che operano nel mercato dell’UE, la comunicazione di prodotto è ora soggetta a requisiti più specifici. Le dichiarazioni ambientali e relative ai prodotti devono essere supportate da informazioni affidabili e prove adeguate.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni ambientali e ai marchi di sostenibilità associati a prodotti fabbricati, ordinati, distribuiti o collocati sugli scaffali dei rivenditori prima del 27 settembre 2026.
Le scorte esistenti non sono automaticamente esenti. Le aziende sono tenute a compiere sforzi ragionevoli e proporzionati per correggere le dichiarazioni non conformi, anche modificando i contenuti digitali, applicando adesivi, fornendo informazioni supplementari presso il punto vendita o adottando altre misure adeguate.
L’ interpretazione comune della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori sulle scorte esistenti consente alle autorità nazionali di valutare caso per caso le reali difficoltà transitorie. Tra i fattori considerati possono rientrare i cicli degli imballaggi, i volumi delle scorte, gli ordini di acquisto precedenti, le dipendenze dalla catena di fornitura, la vita commerciale del prodotto e la proporzionalità delle misure correttive. Queste indicazioni non introducono un’esenzione generale né un periodo di transizione prestabilito.
Con l’applicazione di norme più rigorose alle dichiarazioni ambientali e relative ai prodotti, le aziende devono collegare la propria comunicazione a dati di prodotto coerenti e a prove adeguate.
I passaporti digitali di prodotto possono supportare questo processo collegando i prodotti a informazioni strutturate su materiali, origine, durabilità, cura o riparazione. Possono aiutare i team compliance e marketing a utilizzare informazioni coerenti a livello di prodotto nei diversi touchpoint con i consumatori.
Un DPP non verifica di per sé una dichiarazione né garantisce la compliance con la Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori. L’affidabilità della comunicazione dipende comunque dalla qualità dei dati sottostanti, dalle prove che la supportano e dal modo in cui la dichiarazione viene presentata ai consumatori.
Le organizzazioni dovrebbero ora verificare:
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