Regolamentazioni
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3 luglio 2026

Quali informazioni sui prodotti richiede il regolamento REACH?

Martina Sattanino
Content Writer

Sebbene il regolamento REACH sia in vigore in tutta l'Unione Europea dal 2007, continua ad evolversi attraverso aggiornamenti periodici dell'elenco delle sostanze "of Very High Concern" candidate (SVHC).

Solo nel 2025, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aggiunto otto nuove sostanze all'elenco, portando il numero totale di voci SVHC a 250. Questi aggiornamenti possono comportare nuovi obblighi di informazione e comunicazione per le aziende che immettono prodotti sul mercato europeo.

Comprendere il regolamento REACH implica quindi più che sapere quali sostanze sono soggette a restrizioni. Richiede anche di capire quali informazioni devono essere disponibili sui prodotti e come queste informazioni vengono comunicate lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Che cos'è REACH?

REACH è l'acronimo di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche.

Il regolamento stabilisce le norme per la produzione, l'uso e la gestione delle sostanze chimiche all'interno dell'Unione europea. Il suo obiettivo è migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente, garantendo al contempo un uso sicuro delle sostanze chimiche.

Sebbene riguardi principalmente le sostanze chimiche, alcuni dei suoi requisiti interessano anche le aziende che immettono prodotti sul mercato, poiché potrebbe essere necessario raccogliere, conservare e comunicare informazioni sulle sostanze.

Quali prodotti possono essere interessati dal regolamento REACH?

REACH si applica a tre ampie categorie:

  • sostanze
  • miscele
  • articoli

Un articolo è un oggetto la cui funzione è determinata più dalla sua forma, superficie o design che dalla sua composizione chimica. Esempi possono includere indumenti, mobili, calzature o dispositivi elettronici. (Linee guida dell' ECHA sui requisiti per gli articoli).

Questa distinzione è importante perché specifici obblighi REACH possono applicarsi quando gli articoli contengono determinate sostanze.

Cosa sono le sostanze SVHC e perché sono importanti?

Uno dei concetti più importanti previsti dal regolamento REACH è quello delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).

Le SVHC sono sostanze identificate come potenzialmente in grado di avere gravi effetti sulla salute umana o sull'ambiente. Possono includere sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, persistenti, bioaccumulabili o altrimenti considerate particolarmente preoccupanti.

L' Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) mantiene un elenco di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate, che viene aggiornato regolarmente.

Per le aziende che immettono prodotti sul mercato, la lista candidati è importante perché determinati obblighi possono sussistere qualora un prodotto contenga una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) inclusa in tale lista.

Quando si applicano gli obblighi di comunicazione?

Il regolamento REACH non si limita a regolamentare le sostanze in sé, ma impone anche l'obbligo di comunicare informazioni relative a determinate sostanze.

Quando un articolo contiene una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) presente nell'elenco delle sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso, i fornitori devono comunicare informazioni sufficienti a consentire un utilizzo sicuro dell'articolo.

I consumatori hanno inoltre il diritto di richiedere informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) presenti al di sopra di tale soglia.

Ciò significa che la compliance dipende non solo dal sapere se una sostanza è soggetta a restrizioni, ma anche dalla capacità di identificare se le sostanze rilevanti sono presenti nei prodotti e di comunicare queste informazioni quando necessario.

Perché una normativa sui prodotti chimici può richiedere informazioni sulla catena di fornitura?

Gli obblighi previsti dal regolamento REACH non dipendono solo dal fatto che una sostanza sia soggetta a restrizioni. Alcuni requisiti dipendono dalla conoscenza della presenza, nei prodotti, di sostanze incluse nella lista candidati e dall'applicabilità di specifici obblighi di comunicazione.

Queste informazioni spesso non sono visibili nel prodotto finito stesso. Potrebbe essere necessario richiederle ai fornitori di materiali, ai fornitori di componenti, ai produttori o ad altri soggetti coinvolti nella catena di fornitura.

Di conseguenza, REACH è uno dei primi esempi di legislazione europea in cui la compliance può dipendere da informazioni raccolte e conservate anche dopo la realizzazione del prodotto finale. Le dichiarazioni dei fornitori, le informazioni sui materiali e la documentazione del prodotto possono tutte svolgere un ruolo nel determinare se si applicano degli obblighi.

Questo principio rimane valido ancora oggi. Molte normative più recenti dipendono dalle informazioni associate ai prodotti, anche quando i loro obiettivi differiscono da quelli del REACH.

In che modo il regolamento REACH ha influenzato gli attuali requisiti relativi alle informazioni sui prodotti?

Molte delle nuove normative europee si basano su informazioni che le aziende sono già tenute a raccogliere in base alla legislazione vigente.

Ad esempio, il regolamento REACH stabilisce obblighi di identificazione, comunicazione e gestione delle informazioni sulle sostanze chimiche lungo tutta la catena di approvvigionamento. Queste informazioni non rimangono isolate all'interno del REACH: contribuiscono sempre più alla compliance anche in altri quadri normativi.

Ai sensi dell'ESPR, i passaporti digitali di prodotto possono includere informazioni sulle sostanze problematiche laddove richiesto da futuri atti delegati, basandosi sui dati esistenti relativi a prodotti e sostanze chimiche anziché creare requisiti informativi completamente nuovi.

Analogamente, la legge francese AGEC prevede già che determinate informazioni sui prodotti, comprese le caratteristiche ambientali e, per alcune categorie di prodotti, le informazioni relative alle sostanze, siano rese disponibili in formato digitale ai consumatori.

Il GPSR segue la stessa direzione generale, richiedendo che le informazioni relative alla sicurezza del prodotto, gli operatori economici responsabili e gli identificatori del prodotto siano disponibili quando necessario.

Sebbene queste normative perseguano obiettivi diversi, si basano sempre più sullo stesso principio: la conformità del prodotto dipende da informazioni accurate, strutturate e accessibili.

Quali informazioni dovrebbero essere già disponibili?

A più di quindici anni dalla sua introduzione, il regolamento REACH rappresenta anche un primo esempio di un principio che continua a ripresentarsi nella legislazione europea sui prodotti: la conformità dipende sempre più da informazioni tracciabili, verificabili e comunicabili quando necessario.

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